PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 11 dell'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La subordinazione della deducibilità alla separata indicazione nella dichiarazione dei redditi delle spese e degli altri componenti di cui al comma 10 non si applica ai beni il cui valore sia stato appurato in dogana all'atto dell'importazione».